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Circolare 581

Pubblicazione esiti degli scrutini ed esami di stato A.S. 2022/23

Pubblicazione esiti degli scrutini ed esami di stato A.S. 2022/23

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Pubblicazione esiti degli scrutini ed esami di stato A.S. 2022/23
In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali, si ritiene opportuno impartire alcune direttive relative alla pubblicazione degli esiti degli scrutini di fine anno nonché degli imminenti esami di stato. In particolare, si dispone che gli esiti degli scrutini delle classi intermedie e di ammissione agli esami di Stato dovranno essere resi disponibili, con la sola indicazione “AMMESSO” e “NON AMMESSO” alla classe successiva (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento. I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno, invece, saranno riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.
1. Comunicazione esiti scrutini
Gli esiti degli scrutini devono essere pubblicati nel registro elettronico nelle seguenti aree:
• Area riservata alla classe: riportare gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura “Ammesso” / “Non Ammesso” / “Sospensione del giudizio” (nel caso delle classi terminali: “Ammesso” / “Non Ammesso” alla prova d’esame ivi compresi i crediti scolastici attribuiti). Non dovranno essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (BES/DSA/DVA ecc.).
• Area riservata allo studente: riportare gli esiti dello scrutinio con i voti in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito scolastico (per le classi quinte quello dell’ultimo anno e complessivo).
2. Comunicazioni esiti esami
Gli esiti degli esami, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, devono essere resi noti non solo mediante il registro elettronico (accesso limitato ai componenti di una stessa classe) ma anche mediante l’affissione dei tabelloni.

• Registro elettronico: riportare l’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Utilizzare la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
• Affissione dei tabelloni: negli appositi spazi individuati dalla scuola dovranno essere affissi i tabelloni con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Utilizzare la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Non dovranno essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Si evidenzia che i soggetti abilitati all’accesso a tali aree del registro elettronico non dovranno in nessun modo divulgare a terzi i dati personali ivi contenuti.
3. Le eccellenze
L’Art. 29, c. 4 dell’OM 45/2023 dispone che “nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze”.
Prima di inviare la comunicazione ad INDIRE dei dati personali dell’alunno che ha conseguito la lode la scuola dovrà sottoporre ad esso una informativa e provvedere quindi all’acquisizione del consenso al trattamento.